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Sanzioni per omesso pagamento PDF Stampa E-mail

Premesso che:

  • il versamento del canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico deve essere effettuato, ai sensi dell‘art. 27 comma 2 del regolamento COSAP “all’atto della presentazione delle stesse (dichiarazioni di occupazioni di suolo pubblico), in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione”
  • per quanto la procedura on-line non consenta di richiedere il dovuto all’atto dell’inoltro, il debito viene comunque maturato nei confronti dell’Amministrazione al momento della protocollazione dell’istanza. L’area oggetto dell’occupazione viene infatti sottratta all’utilizzo pubblico e pertanto tale nocumento deve essere monetizzato

in caso di mancato pagamento del canone l’art.31 del vigente Regolamento COSAP prevede una sanzione amministrativa da un minimo del 100% ad un massimo del 200% del canone.
Qualora il canone venga versato entro 30 giorni dalla data fissata quale termine di pagamento la sanzione amministrativa è invece pari al 10%.
Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se il contravventore procede al pagamento del canone entro 60 giorni dalla contestazione.

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Agosto 2021 15:50
 

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