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EA25 - RINUNCIA OCCUPAZIONE A CAUSA DI MALTEMPO PDF Stampa E-mail

L'art. 45 comma 6 del Regolamento Canone Unico prevede, in caso di maltempo nella prima giornata prevista per l'occupazione, la possibilità di spostamento della data esclusivamente per le occupazioni di suolo pubblico di durata NON superiore alle 48 ore. Si tratta della rinuncia dell'occupazione di suolo di cui si è già titolari con la agevolazione della compensazione del canone per un'altra richiesta/dichiarazione nel medesimo luogo e alle stesse condizioni della precedente.

Per formalizzare tale rinuncia è necessario presentare, non oltre il primo giorno previsto per l'occupazione stessa, allo Sportello Unico una comunicazione sottoscritta dal titolare dalla dichiarazione già presentata, con allegata copia di un documento d'identità del firmatario. La comunicazione deve contenere il numero di protocollo, le date e luogo dell'occupazione.

Poichè la nuova occupazione è un procedimento diverso dal precedente è necessario che sia presentata una dichiarazione ex novo alla quale, ai fini della compensazione del canone, va allegata copia della comunicazione di cui sopra.

Tali richieste di spostamento devono essere inviate allo stesso indirizzo a cui è stata trasmessa la richiesta originaria di occupazione suolo, quindi all'indirizzo mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure all'indirizzo PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Marzo 2022 15:53
 

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