DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONI DI SUOLO PUBBLICO PDF Stampa E-mail

Obbligatoria dal  2 novembre  2010

L’art. 8, comma 3 del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevede che a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario in caso di manomissione di suolo pubblico venga depositata una cauzione o fideiussione a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi.

Il modulo da utilizzare è il consueto EA20, nel quale dovrà essere indicata il tipo di pavimentazione interessata.

Alla domanda dovrà essere allegata documentazione fotografica, a colori,  in formato A4 relativa allo stato dei luoghi.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA CAUZIONE

1-  I criteri di determinazione della cauzione sono individuati in ragione a:

  • tipologia della pavimentazione da ripristinare
  • mq oggetto di ripristino
  • tariffa base minima: euro 500

TIPO PAVIMENTAZIONE

IMPORTO AL  METRO QUADRATO

Asfalto – Cemento – Autobloccanti – Aree sterrate Euro  30
Porfido (lastrame, cubetti) – Ciottoli di fiume - Aree a verde Euro  60
Lastre in pietra - granito - beola Euro 200

Nel caso il calcolo della cauzione sia inferiore a 500 euro sarà applicata la tariffa minima

2 -  Le società erogatrici di servizi, in sede di ritiro della concessione annuale, dovranno provvedere ad un deposito cauzionale tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di euro 300.000.

 

MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA CAUZIONE E FIDEJUSSIONE

  • La cauzione o fideiussione, quantificata dal tecnico istruttore, sarà richiesta in sede di invio dell’avviso di pagamento
  • Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento dell'avviso con le seguenti modalità:
  1. On line sul portale dei pagamenti o tramite bonifico bancario, specificando in modo preciso nella causale tutte le voci di pagamento indicate nell'avviso. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere tempestivamente inviata all’indirizzo mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
  2. Tramite polizza fideiussoria che dovrà essere consegnata in originale agli sportelli

Nella  fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa dovranno essere inserite le seguenti clausole:

OGGETTO: Occupazione di suolo pubblico finalizzata alla manomissione, in Via ......................n. .............................

Il garante s’impegna a pagare, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Mantova, senza facoltà di opporre eccezioni, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c..
Il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del concessionario, di cui all’art. 1944 c.c., e  rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c..
Lo svincolo della garanzia fideiussoria può avvenire solo con la consegna da parte del concessionario al garante del documento con cui il Comune di Mantova attesti l’integrale ed esatta rimessa in pristino del suolo pubblico con allegato l’originale della garanzia riportante l’annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione  che liberi il concessionario da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.


MODALITA’ DI SVINCOLO DELLA CAUZIONE E FIDEJUSSIONE

La manomissione, l’esecuzione degli scavi ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti, a perfetta regola d’arte, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni secondo le modalità e prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni stesse

Il ripristino definitivo  dovrà essere eseguito  entro 6 mesi dalla data della scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico, previa presentazione della richiesta o della dichiarazione prevista dalle procedure vigenti.

Il richiedente, su apposito modulo, comunicherà la fine lavori e richiederà lo svincolo della fideiussione.

Entro 3 mesi dalla fine dei lavori,   un sopralluogo tecnico verificherà il corretto ripristino dell’area oggetto di manomissione.

Lo svincolo del deposito cauzionale/fidejussione avverrà non oltre  30 giorni  dalla data di accertamento del regolare ripristino, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo tecnico.

Nel caso in cui si rilevi che i lavori di ripristino non siano stati eseguiti a regola d’arte, il Comune diffiderà i titolari dell’autorizzazione al completo rifacimento, assegnando un termine perentorio per l’esecuzione. Decorso il termine assegnato, qualora, il ripristino sia stato eseguito in modo, anche parzialmente difforme, o non sia stato eseguito, il Comune provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori e in danno del titolare dell’autorizzazione, previo l’incameramento della cauzione o l’escussione della fidejussione/polizza fidejussoria, addebiterà le spese eccedenti l’importo garantito al titolare della autorizzazione.

L’addebito delle spese eccedenti l’importo della cauzione o fidejussione/polizza fidejussoria sarà applicato anche qualora si verificassero danni a cose o persone.

Vedi determina.

Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Marzo 2022 15:07
 

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