DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONI DI SUOLO PUBBLICO |
![]() |
![]() |
![]() |
Obbligatoria dal 2 novembre 2010 L’art. 8, comma 3 del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevede che a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario in caso di manomissione di suolo pubblico venga depositata una cauzione o fideiussione a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA CAUZIONE1- I criteri di determinazione della cauzione sono individuati in ragione a:
Nel caso il calcolo della cauzione sia inferiore a 500 euro sarà applicata la tariffa minima 2 - Le società erogatrici di servizi, in sede di ritiro della concessione annuale, dovranno provvedere ad un deposito cauzionale tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di euro 300.000.
MODALITA’ DI DEPOSITO DELLA CAUZIONE E FIDEJUSSIONE
Nella fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa dovranno essere inserite le seguenti clausole:
MODALITA’ DI SVINCOLO DELLA CAUZIONE E FIDEJUSSIONELa manomissione, l’esecuzione degli scavi ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti, a perfetta regola d’arte, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni secondo le modalità e prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni stesse Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito entro 6 mesi dalla data della scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico, previa presentazione della richiesta o della dichiarazione prevista dalle procedure vigenti. Lo svincolo del deposito cauzionale/fidejussione avverrà non oltre 30 giorni dalla data di accertamento del regolare ripristino, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo tecnico. Nel caso in cui si rilevi che i lavori di ripristino non siano stati eseguiti a regola d’arte, il Comune diffiderà i titolari dell’autorizzazione al completo rifacimento, assegnando un termine perentorio per l’esecuzione. Decorso il termine assegnato, qualora, il ripristino sia stato eseguito in modo, anche parzialmente difforme, o non sia stato eseguito, il Comune provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori e in danno del titolare dell’autorizzazione, previo l’incameramento della cauzione o l’escussione della fidejussione/polizza fidejussoria, addebiterà le spese eccedenti l’importo garantito al titolare della autorizzazione. L’addebito delle spese eccedenti l’importo della cauzione o fidejussione/polizza fidejussoria sarà applicato anche qualora si verificassero danni a cose o persone. |
|||||||||
Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Marzo 2022 15:07 |