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Vorrei esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro PDF Stampa E-mail

Definizione

Trattasi dell'attività di direttore o istruttore di tiro presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di cui s'intende far parte.


Normativa

  • Legge 18.4.1975 n. 110 (art. 31);
  • D.Lgs. 31.3.1998 N. 112;
  • Legge 7.8.1990 n. 241 (art. 19);
  • D.Lgs. 28.5.2001 n. 311.

Prerequisiti

L'attività di direttore o istruttore di tiro è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) al Comune competente per territorio, da parte di chi è in possesso delle capacità tecnica e fisica a svolgere l'esercizio del tiro a segno e non è nelle condizioni previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S.

La d.i.a. non può pertanto essere resa validamente da:

  • chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  • chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Cosa occorre

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune  apposita denuncia d'inizio attività, utilizzando esclusivamente il modello PS31 "Licenze di P.S. soggette a denuncia inizio attività", previo pagamento dei diritti di segreteria.

Istruzioni

Il modello PS31 va compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Al modello occorre allegare:

  • copia fotostatica di un documento d'identità quando la sottoscrizione della dichiarazione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della stessa;
  • certificato medico di idoneità all'esercizio del tiro a segno.

Note

L'attività può essere iniziata dal giorno in cui si presenta la denuncia in Comune. La d.i.a. ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando rispettivamente il Quadro 2 "COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA", entrambi a pagina 7 del modulo.

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Marzo 2010 10:55