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Definizione

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Normativa di riferimento

  • L. 23 dicembre 1970 n. 1142
  • L. 8 agosto 1985 n. 443
  • L 4 gennaio 1990 n. 1
  • Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista approvato con D. Commissario Prefettizio n. 37 del 26 gennaio 1996;
  • Legge 7 agosto 1990 n.241 (art.19)
  • Legge 2 aprile 2007 n.40 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese” (art.10, comma 2)

Prerequisiti

Per aprire un negozio di estetista è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Impresa individuale artigiana: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista rilasciata dalla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A.) per il titolare dell'impresa.
    • Società artigiana:
      · S.N.C: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) della maggioranza dei soci (nel caso in cui i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso)
      · S.A.S.: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) di tutti i soci accomandatari
      · S.R.L. A SOCIO UNICO: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista (rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) dell'unico socio
    • Società non artigiana (commerciale): nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista ( rilasciata dalla competente C.P.A.)
  • Imprese artigiane (ditte individuali o società): iscrizione all'albo delle Imprese artigiane presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Le Imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
  • Imprese non artigiane (società): iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.. Le imprese artigiane di nuova costituzione potranno iscriversi anche in un secondo momento.
    Non devono sussistere nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575” (cd. Legge antimafia). Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta, a seconda del tipo di società:
    • per le S.N.C. da tutti i soci
    • per le S.A.S. e le S.A.P.A. da tutti i soci accomandatari
    • per le S.P.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri.

Cosa occorre

Per esercitare l'attività di estetista, occorre inoltrare apposita denuncia, in competente bollo, utilizzando esclusivamente il modello P040 "Denuncia inizio attività degli esercizi di acconciatura ed estetica".

Istruzioni per la compilazione

  • Compilare la pagina 1 del modello, con i dati anagrafici e gli elementi identificativi richiesti (diversi a seconda che si tratti di ditta individuale o società), contrassegnando con una crocetta la casella corrispondente alla lettera A "Apertura nuovo esercizio”.
  • Compilare la sezione A sopraindicata (pagine 2 e 3 del modello), relativamente alle parti che riguardano il soggetto richiedente, nonché le ulteriori dichiarazioni di cui ai punti A, B e C.
  • Compilare l'Allegato 2 del modello, intitolato “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge n.1/90.
  • Ricordarsi di allegare copia fotostatica di un documento d'identità, quando la sottoscrizione dell'istanza non è apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento della stessa
  • La denuncia va compilata in ogni sua parte e firmata dall'interessato, a pena d'irricevibilità.

Note

L'attività di acconciatore può essere iniziata decorsi non meno di 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attivita' di cui sopra allo SUIC e previa presentazione dell'apposita comunicazione (compilando l'Allegato 4 a pag.12 del modello) contestualmente all'effettivo inizio dell'attivita'. Quest'ultimo Allegato, corredato degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentato, entro 30 giorni, al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della provincia dove è ubicato l'esercizio, qualora non siano giunte comunicazioni contrarie da parte del Comune. Nel caso in cui tale attività debba essere svolta, sia pure gratuitamente, all'interno di palestre, club, circoli privati e simili, deve sottostare alle stesse prescrizioni dell'attività di estetica in generale. Il titolare dell'impresa individuale o un socio della società artigiana (con qualifica professionale) nonchè il direttore di azienda della società commerciale, devono sempre essere presenti durante l'orario di apertura del negozio.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Luglio 2009 14:23